Ordini di protezione
- Redazione Anps

- 17 ore fa
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Al fine di rafforzare la tutela delle vittime di violenza domestica, i più recenti interventi normativi hanno valorizzato il rilievo attribuito agli ordini di protezione emessi dal giudice civile contro gli abusi familiari. Si tratta di uno strumento già previsto dalla legge n. 154/2001, con la quale è stata anche introdotta la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis c.p.p.).
L’effetto dell’adozione degli ordini di protezione è quello di porre fine ad una situazione di convivenza turbata, ma soprattutto di impedire il protrarsi di comportamenti violenti in ambito familiare. Nel dettaglio, quando la condotta del coniuge o di altro convivente cagiona un grave pregiudizio all'integrità fisica, morale o alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto con cui intima al soggetto abusante la cessazione della condotta pregiudizievole assunta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare.
Ove occorra, il giudice può, altresì, imporre specifiche prescrizioni: a) di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal beneficiario dell'ordine di protezione (luogo di lavoro, domicilio della famiglia d'origine, domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone, di non recarsi in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo specifiche esigenze di lavoro o di salute); b) il pagamento periodico di un assegno in favore della parte abusata, qualora sia priva di mezzi autonomi di sostentamento; c) intervento dei servizi sociali del territorio o delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati.
L’ordine può essere adottato anche dal Tribunale dei Minorenni, laddove si ravvisi che la condotta abusante possa arrecare pregiudizio ai minori, nel qual caso l’istanza può essere promossa dal pubblico ministero. I minori, infatti, possono subire conseguenze negative derivanti sia dall’essere vittime dirette della violenza domestica, sia effetti indiretti. In tale ultimo caso, ricorre la “violenza assistita”: ossia la violenza indiretta percepita dai minori che assistono agli abusi contro la madre, con possibili gravi conseguenze sul loro sviluppo emotivo e psicologico.
Inoltre, nei casi di urgenza, il soggetto che ha subito la condotta abusante può richiedere l’ordine di protezione anche in assenza di un avvocato. Qualora il giudice riconosca la condizione di urgenza dichiarata dall’istante emetterà immediatamente il provvedimento, previa eventuale assunzione di sommarie informazioni, per poi fissare l’udienza di comparizione delle parti entro 15 giorni.
Per potenziare la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e domestica, la legge n. 168/2023 ha attribuito rilevanza penale alla violazione degli ordini di protezione civili. In particolare, la violazione dell’ordine comporta, attualmente, l’integrazione di una specifica ipotesi di reato prevista e punita dall’art. 387 bis c.p. In sostanza, la violazione di tali provvedimenti è parificata alla violazione delle misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa emessi dal giudice penale. Quindi, il trasgressore al provvedimento del giudice civile potrà essere tratto in arresto, anche in flagranza differita.
Da ultimo, il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha previsto che gli ordini di protezione civili possono essere richiesti anche quando la condotta pregiudizievole sia stata tenuta da altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge oppure in danno di altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge (es. un genitore).




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